Associazione Commercianti Piazza Vittorio

Associazione Commercianti Piazza Vittorio ARTICOLO 3
L’Associazione ha durata illimitata, salva ogni diversa deliberazione dell’assemblea dei Soci. elezione della giunta esecutiva;
2.

Fanno parte dell’Associazione in qualità di Soci gli operatori economici operanti in Piazza Vittorio Veneto, in via Po e in esercizi siti sulle vie che si affacciano sulla Piazza Vittorio Veneto che aderiscono allo Statuto dell'Associazione. STATUTO

ARTICOLO 1
E’ costituita l’ “Associazione Commercianti Piazza Vittorio”, con sede in Torino

ARTICOLO 2
L’Associazione è apolitica, apartitica e no

n ha fini di lucro. ARTICOLO 4
Potranno far parte dell’Associazione in qualità di Soci gli operatori economici operanti in p.za Vittorio Veneto, in via Po e in esercizi siti sulle vie che si affacciano sulla p.za Vittorio Veneto che sottoscriveranno anche per adesione il presente Statuto. ARTICOLO 5
Gli scopi dell’Associazione sono:
a) Tutelare sul piano generale (esclusa pertanto ogni circostanza di carattere merceologico, settoriale o individuale) gli interessi commerciali, economico-sociali e morali dei Soci;
b) Promuovere e favorire ogni iniziativa atta a incrementare l’attività commerciale ed economica oppure tendente a valorizzare il prestigio del centro urbano;
c) Difendere i valori etici del centro urbano nella loro essenza storica, architettonico-sociale e tradizionale assumendo le opportune iniziative intese nel senso più vasto;
d) Collaborare con le Pubbliche Autorità, l’ASCOM, la CONFCOMMERCIO o con Associazioni paritetiche al fine di rafforzare la tutela degli interessi di categoria degli associati e quelli generali dell’Associazione “Piazza Vittorio Veneto”. ARTICOLO 6
L’ammissione all’Associazione viene chiesta mediante domanda rivolta alla Giunta Esecutiva con dichiarazione di accettarne lo Statuto. La Giunta Esecutiva ha facoltà di accettare o respingere la domanda; il rifiuto deve essere motivato. Con l’ammissione il Socio si impegna al pagamento delle quote annuali e dei contributi fissati dalle assemblee, al rispetto della lettera e dello spirito dello Statuto ed all’accettazione delle deliberazioni delle assemblee. ARTICOLO 7
Il Socio potrà recedere dall’Associazione inviando le proprie dimissioni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede dell’Associazione almeno quattro mesi prima della chiusura dell’esercizio finanziario in corso; in difetto il dimissionario manterrà anche per il successivo esercizio la qualifica di Socio con tutti gli inerenti diritti ed obblighi. ARTICOLO 8
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci
la Giunta Esecutiva
il Presidente
il Revisore dei conti
ARTICOLO 9
Le cariche e le funzioni sono gratuite salvo il rimborso delle spese ordinarie riconosciute dalla Giunta Esecutiva. L’assemblea è costituita dai Soci in regola con il pagamento della quota annuale per l’esercizio in corso. ARTICOLO 10


L’assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno per l’esame e l’approvazione dell’operato della Giunta Esecutiva, dei bilanci preventivi e consuntivi, per la determinazione delle quote annuali di associazione e per la nomina della Giunta Esecutiva. ARTICOLO 11
L’assemblea è indetta con avviso recapitato a mezzo raccomandata a mano almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve riportare l’ordine del giorno dei lavori, la data, il luogo e l’ora di convocazione. ARTICOLO 12

L’assemblea delibera sui seguenti argomenti:
1. approvazione dell’operato della giunta Esecutiva, dei bilanci preventivi e consuntivi;
3. atti e fatti concernenti l’attività dell’Associazione sottoposti al suo esame della Giunta Esecutiva;
4. approvazione delle quote, dei contributi, delle spese straordinarie e dei termini dei loro versamenti;
5. accettazione delle dimissioni della giunta Esecutiva;
6. modifiche dello Statuto;
7. scioglimento dell’Associazione. ARTICOLO 13

Ad ogni socio è consentito farsi rappresentare nelle assemblee dal proprio preposto commerciale o da altro socio. Sono consentite più deleghe alla medesima persona. ARTICOLO 14
L’assemblea è valida con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei soci. L’assemblea è sovrana, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. ARTICOLO 15
Per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione, l’assemblea è valida con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti vincolando tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. In caso di scioglimento l’assemblea disporrà della liquidazione del patrimonio dell’Associazione, sulla designazione del o dei liquidatori e sui compiti a questi spettanti. ARTICOLO 16
La Giunta Esecutiva dura in carica un anno ed è composta da cinque soci che possono essere rieletti. In caso di anticipata cessazione di uno o più dei membri la Giunta Esecutiva provvederà alla sostituzione per cooptazione nell’ambito dei soci. La Giunta Esecutiva elegge tra i suoi componenti un Presidente. ARTICOLO 17
La Giunta Esecutiva dà esecuzione alle decisioni dell’assemblea, formula gli ordini del giorno per le convocazioni dell’assemblea, nomina commissioni di studio presiedute dai suoi componenti, mantiene rapporti con terzi e con pubbliche istituzioni e uffici, amministra i fondi dell’Associazione, dirige l’ordinaria amministrazione e cura il raggiungimento dei fini statuari dell’Associazione. ARTICOLO 18
La Giunta Esecutiva è tenuta a presentare all’assemblea dei soci i programmi rispondenti agli scopi dell’Associazione ma non realizzabili con i mezzi di cui dispone in base al bilancio preventivo; in tali casi formulerà la richiesta di contributo straordinario che ogni associato dovrà versare per la realizzazione del programma. ARTICOLO 19
La giunta esecutiva viene convocata dal presidente ogni qualvolta lo ritiene opportuno ovvero quando ne sia richiesto da almeno due membri. Le delibere della Giunta esecutiva saranno prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. ARTICOLO 20
La giunta esecutiva può a proprio insindacabile giudizio decidere l’esclusione di un socio per gravi motivi con il voto dell’unanimità dei propri membri. ARTICOLO 21
Il Presidente eletto dalla Giunta esecutiva rappresenta l’Associazione in giudizio, dà esecuzione alle delibere della giunta esecutiva ed ha facoltà di compiere gli atti che gli vengono delegati dalla Giunta Esecutiva. ARTICOLO 22
Il revisore dei conti dura in carico un anno, esamina i documenti contabili dell’Associazione ed esprime il proprio parere in calce al bilancio consuntivo predisposto dalla Giunta Esecutiva. ARTICOLO 23
L’ esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Indirizzo

Turin
10124

Telefono

3484500145

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Associazione Commercianti Piazza Vittorio pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Associazione Commercianti Piazza Vittorio:

Condividi