21/09/2023
E’ necessario ed improcastinabile affrontare l’argomento dell’adeguamento dello Statuto della Vostra A.S.D.
Ossia:
- convocare l’assemblea, in forma straordinaria, per approvare le opportune modifiche;
- redigere, in forma di scrittura privata non autenticata, il relativo verbale di assemblea, con allegato Statuto revisionato e adeguato;
- prendere appuntamento presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate per provvedere alla registrazione. (ripetiamo: in esenzione da imposta di bollo e da imposta di registro).
Entro il prossimo 31 dicembre 2023, infatti, occorrerà provvedere alla modifica degli statuti attualmente vigenti inserendo i nuovi requisiti di cui agli artt. 7 e 9 del d.lgs. 36/2021 (come da ultimo modificato dal “Decreto Correttivo bis”, D.Lgs. 120/2023), perché il vero e proprio “Codice” delle norme che regolano la vita del sodalizio sportivo – ossia lo Statuto - preveda e regolamenti, oltre all’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione e gestione dell’attività sportiva dilettantistica, anche la possibilità di esercitare attività diverse, che risultino chiaramente secondarie e strumentali rispetto a quella (principale) sportiva.
L’art. 7, comma 1-quater del D.Lgs. 36/2021 (comma introdotto dal D.Lgs. 120/2023) stabilisce infatti che, la mancata conformità dello statuto ai nuovi requisiti comporta la non iscrivibilità dell’Ente sportivo al, ovvero la cancellazione d’ufficio dal, RAS.
Il D.Lgs. 120/2023 ha introdotto altresì il comma 1-ter all’art. 9 del d.lgs. 36/2021, che dispone quanto segue:
- il mancato rispetto, per due esercizi (anni) consecutivi, dei limiti quantitativi previsti per l’esercizio delle attività diverse da quella Sportiva Dilettantistica comporta la cancellazione d’ufficio dal RAS. (Da tali limiti restano escluse le attività promo-pubblicitarie, di gestione degli impianti sportivi e delle indennità legate alla formazione degli atleti).
È utile rammentare che la registrazione (all’Ufficio del Registro presso l’Agenzia delle Entrate) dello Statuto revisionato per l’adeguamento, entro il 31 dicembre 2023, alle previsioni di cui al D.Lgs. 36/2021 gode dell’esenzione dall’imposta di registro oltreché (come stabilito in Legge finanziaria 2019, n. 145/2019) dall’imposta di bollo.
Successivamente, copia del nuovo Statuto andrà trasmesso all’Ente affiliante (Federazione Nazionale Sportiva, Disciplina Sportiva Affiliata o Ente di Promozione Sportiva) affinché proceda con il deposito presso il RAS.
Sconsigliamo dal ritenere la data del 31 dicembre 2023 come scadenza del solo adempimento assembleare. E’ verosimile, ma non è motivo per procastinare sino all’ultimo le operazioni di cui sopra, che il deposito dello Statuto adeguato – a cura, come abbiamo visto, dell’Ente affiliante - possa avvenire successivamente a quella data, ma raccomandiamo che anche la registrazione dello Statuto avvenga entro il 31/12/2023.