21/09/2018
Alle unioni civili sono state estese le forme di tutela previste per il matrimonio.
La legge ha previsto che al fine di assicurare la tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi che derivano dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni relative al matrimonio e quelle che contengono le parole coniuge» o coniugi o termini equivalenti, se ricorrono nelle leggi, si applicano anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Se uno dei partner dovesse ve**re meno ai suoi obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti dell’altro, oppure al dovere di contribuire ai bisogni comuni dell’unione, la persona vittima di questo comportamento potrà invocare una specifica tutela. La legge estende alle unioni civili gli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
In caso di grave pericolo all’integrità fisica o morale, una delle parti può chiedere al giudice l’emissione di un decreto con il quale ordina alla parte che tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione del suo comportamento e ne dispone l’allontanamento dalla casa familiare, prescrivendogli, dove si necessario, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, e in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, o al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone. (art. 342 c.c.).
Con lo stesso decreto il giudice può disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dell’allontanamento, restano prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se necessario, che la somma sia versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, sottraendola dalla retribuzione dello stesso.
Fonte: Diritto.it