25/06/2025
Il parere del Mise risalente al 2012 risulta ormai superato e non più attuale. Le normative in vigore, come stabilito dal Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014 e ribadito dalla Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro, disciplinano le installazioni di impianti tecnologici durante eventi. Tali disposizioni classificano le attività di montaggio e smontaggio di impianti audio e luci come cantieri, sottoponendole ai requisiti del D.lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il punto 3.1 della Circolare n. 35, che sintetizza il Decreto del 22 luglio 2014 nella sezione sulle terminologie e definizioni, chiarisce che le attività di assemblaggio e disassemblaggio di strutture temporanee destinate agli impianti audio, luci e scenotecnici rientrano nella categoria dei cantieri.
Va sottolineato che, essendo i cantieri considerati luoghi di lavoro, laddove sia presente almeno un lavoratore entrano in vigore le disposizioni del D.P.R. n. 462 del 2001, che regolamenta le procedure relative alla certificazione degli impianti di messa a terra.
Per rilasciare la necessaria Dichiarazione di conformità relativa all'installazione di impianti audio, luci e video, l'azienda incaricata deve possedere le abilitazioni previste dal D.M. 37/08.
Un ulteriore riferimento normativo è rappresentato dal Decreto Ministeriale n. 261 del 22 febbraio 1996, sintetizzato nella Circolare Prot. n. 1212 del 23 marzo 2009, consultabile sul sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Questo decreto stabilisce che gli impianti temporanei situati in aree soggette a vigilanza antincendio devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità richiesta dal D.M. 37/08