31/01/2026
๐๐ปIn sole 24 ore RAGGIUNTE E SUPERATE LE 50000 firme . Quorum raggiunto . Unisciti a noi per la e per la nostra ๐ฎ๐น
Io ho firmato . Firma anche tu : https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5700000
Il testo della proposta di legge che i sinistrati ieri hanno impedito la discussione in parlamento :
CAPO I โ DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1(Oggetto e ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina il governo dei flussi migratori, il contrasto all'immigrazione irregolare e allo sfruttamento dei lavoratori stranieri, l'istituzione del programma nazionale di Remigrazione, il contrasto alle organizzazioni non governative coinvolte nel traffico migratorio, l'abrogazione della programmazione annuale dei flussi per motivi di lavoro, il supporto al rientro degli italo-discendenti e l'istituzione del Fondo per la Natalitร Italiana.
2. Ai fini della presente legge, per ยซremigrazioneยป si intende il rientro volontario e assistito degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nei Paesi di origine.
3. Lo Stato riafferma la prioritร della difesa della sovranitร e dell'integritร nazionale e il principio secondo cui ogni misura normativa deve prevenire fenomeni che riducano la capacitร dello Stato di decidere autonomamente in materia di immigrazione e sicurezza.
Art. 2(Principi generali)
1. La presente legge si fonda sui seguenti principi:
a) sovranitร nazionale come prioritร inderogabile;
b) contrasto all'immigrazione clandestina e gestione rigorosa dei flussi regolari;
c) tutela della sicurezza pubblica e dei diritti dei cittadini italiani;
d) promozione di un modello di migrazione responsabile, circolare e volontario;
e) valorizzazione delle relazioni con gli Stati di origine e con le comunitร italiane all'estero.
2. Lo Stato italiano afferma, come principio inderogabile, che non esiste un diritto intrinseco a migrare, inteso come facoltร del singolo individuo di abbandonare la propria nazione di origine per stabilirsi liberamente in un'altra.
3. Spetta al legislatore definire le condizioni di ingresso degli stranieri, le modalitร di permanenza, la durata dei permessi e gli strumenti di espulsione e rimpatrio.
4. Ogni ingresso deve essere giustificato, controllato e monitorato; ogni permanenza รจ subordinata al rispetto rigoroso delle norme italiane.
CAPO II โ CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE E ALLO SFRUTTAMENTO
Art. 3(Sanzioni penali per favoreggiamento e sfruttamento)
1. Chiunque agevoli l'ingresso irregolare di stranieri nel territorio dello Stato o sfrutti lavoratori stranieri clandestini o regolari in violazione delle norme รจ punito con la reclusione da uno a otto anni.
2. La pena รจ aumentata fino a dodici anni nei seguenti casi:
a) recidiva;
b) coinvolgimento di minori;
c) partecipazione a organizzazioni criminali.
3. Si applica altresรฌ la sanzione pecuniaria da 50.000 a 1.000.000 di euro.
4. ร disposta la confisca, anche preventiva, dei beni, patrimoni immobiliari, aziende e conti correnti riconducibili ai reati di cui ai commi 1 e 2.
5. La confisca patrimoniale รจ estesa a:
a) persone fisiche e giuridiche coinvolte nel traffico di migranti;
b) imprese che impiegano stranieri in violazione delle normative sul lavoro;
c) organizzazioni finanziarie o cooperative che abbiano beneficiato indirettamente dello sfruttamento.
6. La confisca preventiva รจ disposta anche prima della condanna definitiva, qualora vi sia concreto rischio di reiterazione del reato o dispersione dei beni.
Art. 4(Sanzioni amministrative)
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'autoritร competente dispone:
a) la revoca immediata di licenze e autorizzazioni commerciali;
b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di attivitร imprenditoriali;
c) il blocco immediato dei conti correnti aziendali utilizzati per il pagamento di lavoratori irregolari;
d) il sequestro preventivo di immobili e veicoli legati a impieghi illegali.
2. La Guardia di Finanza e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro effettuano il monitoraggio continuo delle imprese a rischio.
3. Le imprese colpite dai provvedimenti di cui al comma 1 sono sottoposte a piani di ristrutturazione forzata, con obbligo di regolarizzazione dei lavoratori.
4. Sono previsti incentivi economici per le aziende che assumono esclusivamente lavoratori regolari, con premi legati al rispetto della normativa e certificazioni annuali di trasparenza contributiva e fiscale.
Art. 5(Espulsione degli stranieri irregolari)
1. Lโingresso clandestino o la permanenza irregolare รจ soggetto a:
a) allontanamento coattivo dalla frontiera;
b) divieto di rientro per un periodo minimo di dieci anni, aumentabile in base alla gravitร del caso;
c) applicazione di misure di sorveglianza e controllo durante le fasi operative del rimpatrio.
2. L'effettiva esecuzione delle espulsioni รจ assicurata mediante:
a) voli charter dedicati;
b) Centri di permanenza temporanea per il rimpatrio (CPT-R) attrezzati per la gestione logistica, sanitaria e di sicurezza;
c) cooperazione internazionale con gli Stati di origine per l'accoglienza dei rimpatriati.
Art. 6(Espulsione dello straniero condannato per reati)
1. Lo straniero regolarmente presente sul territorio italiano che sia condannato con sentenza definitiva per delitto รจ soggetto a:
a) espulsione obbligatoria al termine dell'esecuzione della pena;
b) divieto di rientro per almeno dieci anni, aumentabile in proporzione alla gravitร del reato;
c) possibilitร di trasferimento dellโesecuzione della pena nello Stato di origine per reati di minore gravitร (pena inferiore a due anni), previa stipula di accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria.
2. Per i reati puniti con pena inferiore a due anni รจ possibile il trasferimento dell'esecuzione della pena nello Stato di origine, previa stipula di accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria.
Art. 7(Revoca della cittadinanza)
1. La cittadinanza italiana acquisita per naturalizzazione รจ revocata in caso di condanna definitiva per:
a) delitti contro la personalitร dello Stato;
b) delitti con finalitร di terrorismo o eversione;
c) delitti di criminalitร organizzata;
d) delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. La revoca comporta:
a) espulsione immediata dal territorio nazionale;
b) divieto permanente di reingresso;
c) annotazione nel registro di cui al comma 3.
3. ร istituito presso il Ministero dell'interno il Registro nazionale dei cittadini naturalizzati la cui cittadinanza sia stata revocata.
Art. 8(Registro nazionale delle espulsioni)
1. ร istituito presso il Ministero dell'interno il Registro nazionale delle espulsioni.
2. Il Registro contiene:
a) identitร del soggetto espulso;
b) motivazioni legali dell'espulsione;
c) durata del divieto di reingresso;
d) eventuali sanzioni patrimoniali associate.
3. Le espulsioni sono eseguite in coordinamento tra Ministero dell'interno, forze dell'ordine, autoritร giudiziarie, istituti di accoglienza temporanea e autoritร diplomatiche e consolari dei Paesi di origine.
Art. 9(Revisione del ricongiungimento familiare e abolizione della protezione speciale)
1. Gli articoli 28, 29 e 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono modificati al fine di:
a) escludere dal ricongiungimento familiare gli stranieri che abbiano regolarizzato la propria condizione tramite sanatoria;
b) rimodulare i presupposti reddituali per il ricongiungimento;
c) introdurre una verifica sull'effettiva integrazione nel tessuto sociale del richiedente.
2. ร abolita la protezione speciale di cui all'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
CAPO III โ PROGRAMMA NAZIONALE DI REMIGRAZIONE
Art. 10(Istituzione dell'Istituto della Remigrazione)
1. ร istituito l'Istituto della Remigrazione, programma nazionale volto a promuovere il rientro volontario e assistito degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale.
2. Il programma si fonda sui seguenti principi:
a) volontarietร dell'adesione;
b) valorizzazione delle competenze acquisite durante la permanenza in Italia a beneficio dello Stato di origine;
c) supporto al reinserimento economico e sociale nei territori di provenienza.
3. Il programma prevede:
a) incentivo economico individuale, erogato in piรน tranche e vincolato a criteri di corretto utilizzo;
b) formazione pre-rientro: corsi di orientamento professionale, alfabetizzazione finanziaria, gestione d'impresa e sviluppo imprenditoriale;
c) supporto al reinserimento: assistenza logistica, legale, sanitaria e accesso a microcredito nei Paesi di origine;
d) accompagnamento nella remigrazione: voli charter, sicurezza e coordinamento internazionale;
e) monitoraggio post-rientro: verifica dell'utilizzo dei fondi e del reinserimento sociale ed economico.
Art. 11(Patto di Remigrazione Volontaria)
1. L'adesione al programma di cui all'articolo 10 avviene mediante sottoscrizione del Patto di Remigrazione Volontaria tra il beneficiario e lo Stato italiano.
2. Il Patto prevede:
a) impegno formale all'uso corretto dei fondi ricevuti;
b) divieto di reingresso in Italia, salvo autorizzazioni temporanee per un massimo di un mese per anno e solo per motivi documentati;
c) restituzione totale dei fondi e sanzione penale in caso di rientro non autorizzato o uso improprio delle risorse;
d) responsabilitร civile e penale per violazioni del Patto.
3. Possono aderire al programma:
a) cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia da almeno dodici mesi;
b) richiedenti asilo in fase pre-decisionale che rinunciano volontariamente alla domanda;
c) titolari di permessi temporanei in scadenza non rinnovabili.
4. Non possono aderire:
a) soggetti irregolari o privi di permesso valido;
b) soggetti condannati per reati gravi;
c) soggetti che abbiano ottenuto protezione speciale o umanitaria in violazione delle norme.
Art. 12(Governance del programma di Remigrazione)
1. ร istituita presso il Ministero dell'interno la Direzione Nazionale per la Remigrazione.
2. Le domande di adesione sono valutate da una Commissione tecnica composta da rappresentanti di:
a) Ministero dell'interno;
b) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI);
c) INPS;
d) Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. La Commissione presenta annualmente al Parlamento una relazione contenente:
a) numero di aderenti al programma;
b) risultati economici e sociali nei Paesi di origine;
c) effetti sulla riduzione dei flussi migratori;
d) efficacia dei controlli sul rispetto del Patto.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge รจ adottato il regolamento attuativo del programma.
5. I protocolli d'intesa con Paesi terzi sono recepiti con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 13(Fondo per la Remigrazione)
1. ร istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la Remigrazione.
2. Il Fondo รจ destinato a:
a) rimpatri forzati e assistiti degli stranieri irregolari;
b) incentivi per la Remigrazione volontaria;
c) copertura dei costi logistici, sanitari e legali legati al rimpatrio;
d) Conversione delle politiche di accoglienza in strumenti di rimpatrio efficiente.
3. La dotazione iniziale del Fondo รจ fissata in un miliardo di euro annui, incrementabile fino a due miliardi in funzione dei bisogni operativi.
4. Le fonti di finanziamento del Fondo sono:
a) riconversione dei fondi nazionali destinati all'accoglienza e all'integrazione degli immigrati;
b) proventi derivanti da confische di patrimoni illeciti legati all'immigrazione clandestina e allo sfruttamento del lavoro;
c) tassa del 3 per cento sulle rimesse estere;
d) fondi europei per reinserimento e rimpatri;
e) accordi bilaterali di co-finanziamento con Stati partner.
5. Le risorse del Fondo sono vincolate esclusivamente alle finalitร della remigrazione.
6. La gestione del Fondo รจ affidata alla Direzione Nazionale per la Remigrazione, che provvede a:
a) rendicontazione semestrale alle Camere;
b) pubblicazione di report semestrali accessibili ai cittadini.
7. ร istituita una Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo.
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge รจ adottato il decreto attuativo del Fondo.
CAPO IV โ DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE
Art. 14(Contrasto alle ONG coinvolte nel traffico migratorio)
1. ร vietato l'ingresso e il transito nelle acque territoriali italiane per le navi battenti bandiera straniera coinvolte in trasbordo di migranti non autorizzato.
2. Le organizzazioni non governative che intendano svolgere operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale sono soggette a obbligo di richiesta preventiva di autorizzazione al Ministero dell'interno.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'autoritร competente dispone:
a) sequestro amministrativo e confisca della nave;
b) sanzioni pecuniarie fino a 1.000.000 di euro;
c) interdizione dall'attivitร per le organizzazioni recidive.
4. Le unitร delle organizzazioni non governative operanti nella zona SAR italiana sono soggette a tracciabilitร totale delle comunicazioni via radio, satellite e GPS.
5. ร istituito presso il Ministero dell'interno il Registro nazionale delle ONG autorizzate, con obbligo di trasparenza finanziaria e rendicontazione semestrale.
6. Il Governo promuove la stipula di protocolli bilaterali con i paesi di origine.
7. Chi collabora con reti di traffico di esseri umani รจ sottoposto a procedimento penale ai sensi dell'articolo 3.
CAPO V โ POLITICHE DEMOGRAFICHE E LAVORO
Art. 15(Abrogazione della programmazione annuale dei flussi)
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, รจ abrogato.
2. L'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato รจ autorizzato esclusivamente mediante decreti adottati ai sensi del comma 3.
3. I decreti di cui al comma 2:
a) hanno validitร non inferiore a tre anni;
b) sono adottati in risposta a fabbisogni produttivi documentati in settori specifici;
c) prevedono prioritร per i lavoratori di cittadinanza europea; l'ingresso di lavoratori extraeuropei รจ consentito solo in caso di necessitร documentata e residuale.
Art. 16(Rientro degli italo-discendenti)
1. La legge 5 febbraio 2025, n. 74, รจ abrogata.
2. ร ripristinato il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis senza limiti generazionali per i discendenti di cittadini italiani.
3. Per favorire il rientro in Italia degli italo-discendenti sono previsti:
a) agevolazioni fiscali per i primi cinque anni dalla data di iscrizione anagrafica;
b) programmi di inserimento lavorativo, con prioritร nei settori con carenza di personale;
c) supporto all'integrazione attraverso corsi di lingua e cultura italiana.
4. Presso i consolati e le ambasciate sono istituiti uffici dedicati al supporto delle pratiche di rimpatrio e inserimento lavorativo degli italo-discendenti.
5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti demografici, economici e sociali dei rientri.
Art. 17(Fondo per la Natalitร Italiana)
1. ร istituito presso il Ministero per la famiglia e le politiche demografiche il Fondo per la Natalitร Italiana.
2. Il Fondo รจ attivato a decorrere dall'anno successivo a quello in cui siano certificati risparmi pubblici derivanti dall'attuazione del programma di Remigrazione pari ad almeno 500 milioni di euro annui.
3. Le risorse del Fondo sono destinate prioritariamente a:
a) bonus nascita fino a 3.000 euro per ogni figlio nato da genitori entrambi cittadini italiani;
b) asili nido gratuiti, con prioritร per famiglie italiane residenti da almeno dodici mesi;
c) mutui agevolati e affitti calmierati per giovani coppie in aree spopolate, con prioritร per famiglie italiane residenti da almeno dodici mesi;
d) contributi speciali fino a 10.000 euro per il terzo figlio e successivi, con prioritร per famiglie italiane residenti da almeno dodici mesi;
e) investimenti in edilizia residenziale e scolastica pubblica, con prioritร per nuclei familiari italiani e criteri di graduatoria basati su continuitร fiscale e residenza stabile.
4. La dotazione annuale del Fondo รจ proporzionata ai risparmi prodotti dalla remigrazione e dalla riduzione della spesa assistenziale, fino a un massimo di un miliardo di euro.
5. Le fonti di finanziamento del Fondo sono:
a) quota del Fondo per la Remigrazione;
b) fondi europei specifici per natalitร e politiche familiari;
c) sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni delle norme sull'immigrazione;
d) risparmi da minori spese pubbliche legate all'accoglienza e all'integrazione.
6. ร istituito presso il Ministero per la famiglia e le politiche demografiche il Dipartimento per la Natalitร , cui รจ affidata la gestione del Fondo.
7. Il Dipartimento:
a) valuta le domande e assegna i contributi;
b) monitora l'utilizzo dei fondi e gli effetti sul territorio;
c) si coordina con la Direzione Nazionale per la Remigrazione.
8. Il Dipartimento trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'andamento della natalitร , sull'utilizzo delle risorse e sull'impatto territoriale e sociale.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge รจ adottato il decreto attuativo del Fondo.
CAPO VI โ DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 18(Sistema nazionale di monitoraggio)
1. ร istituito il Sistema Nazionale di Monitoraggio Anti-Sfruttamento, con database condiviso su imprese, ONG e operatori coinvolti nei flussi migratori, integrato con il sistema giudiziario e amministrativo.
2. Le attivitร di contrasto sono coordinate da:
a) Ministero dell'interno;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) Guardia di Finanza;
d) INPS e ispettorati del lavoro regionali;
e) forze dell'ordine territoriali.
Art. 19(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3, comma 1, รจ abrogato;
b) l'articolo 10 รจ modificato conformemente alle disposizioni della presente legge in materia di diritto di asilo;
c) gli articoli 13, 14 e 15 sono modificati per potenziare l'espulsione degli stranieri irregolari e l'accompagnamento coattivo alla frontiera;
d) dopo l'articolo 14-bis รจ inserito l'articolo 14-ter, concernente il programma di rimpatrio assistito e remigrazione volontaria;
e) gli articoli 28, 29 e 30 sono modificati conformemente all'articolo 9 della presente legge;
f) l'articolo 14-bis, relativo al Fondo rimpatri, รจ modificato per la sua trasformazione in Fondo per la Remigrazione.
Art. 20(Modifiche alla legge 5 febbraio 2025, n. 74)
1. ร ripristinato il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis senza limiti generazionali per i discendenti di cittadini italiani.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il programma di rientro degli italo-discendenti.
Art. 21(Modifiche al Codice della navigazione)
1. Al Codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono introdotte disposizioni per regolamentare il divieto di ingresso, i sequestri e i controlli delle ONG coinvolte in attivitร di trasbordo di migranti non autorizzate;
b) รจ introdotto l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale delle ONG e di tracciabilitร delle comunicazioni via radio, satellite e GPS.
Art. 22(Decreti attuativi)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, sono emanati i regolamenti attuativi e le misure tecniche necessarie per l'attuazione della presente legge.
2. Il Governo promuove la stipula di protocolli bilaterali con gli Stati di origine per il trasferimento dei condannati, i rimpatri forzati e la cooperazione nella gestione dei flussi migratori.
Art. 23(Clausola di prevalenza)
1. L'applicazione della presente legge รจ prioritaria rispetto alle altre disposizioni normative vigenti in materia di immigrazione, cittadinanza, sicurezza marittima e politica demografica, nel rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali inderogabili.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, le norme vigenti sono interpretate e applicate in coerenza con i principi di sovranitร , sicurezza nazionale, tutela del lavoro italiano, promozione della natalitร e rimpatrio volontario o forzato degli stranieri.
Art. 24(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.